(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 51 dell'11 giugno 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO decorso il termine di cui all'art. 127, I comma, della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Conformemente agli obiettivi indicati nell'articolo 6 dello Statuto regionale e nel quadro di una politica di settore, la Regione promuove la qualificazione, il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato singolo e associato, salvaguarda e valorizza le attivita' del settore artistico, tipico e tradizionale, del settore produttivo e dei servizi per l'utilizzazione ottimale delle risorse e delle potenzialita', favorendo l'acquisizione e l'impiego di nuove tecnologie al fine di ampliare la base produttiva e l'occupazione e sviluppare, in modo equilibrato, l'economia regionale. 2. La Regione privilegia le iniziative consortili e cooperative tra le imprese artigiane al fine di aumentarne l'efficienza, la professionalita', la produttiva e la competitivita' sul mercato; favorisce il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro e dei servizi per i lavoratori dipendenti; sostiene l'attivita' dei comuni o singoli o associati per l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.