(Pubblicata nel Bolletino ufficiale della regione Marche n. 51
                        dell'11 giugno 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
          decorso il termine di cui all'art. 127, I comma,
 della Costituzione ed all'art. 47, II comma dello Statuto regionale
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  Conformemente  agli  obiettivi  indicati nell'articolo 6 dello
Statuto regionale e nel quadro di una politica di settore, la Regione
promuove  la  qualificazione,  il   potenziamento   e   lo   sviluppo
dell'artigianato  singolo  e  associato,  salvaguarda  e valorizza le
attivita'  del  settore artistico, tipico e tradizionale, del settore
produttivo e dei servizi per l'utilizzazione ottimale delle risorse e
delle potenzialita', favorendo l'acquisizione e  l'impiego  di  nuove
tecnologie  al  fine di ampliare la base produttiva e l'occupazione e
sviluppare, in modo equilibrato, l'economia regionale.
   2. La Regione privilegia le iniziative  consortili  e  cooperative
tra  le  imprese  artigiane  al  fine  di aumentarne l'efficienza, la
professionalita', la produttiva  e  la  competitivita'  sul  mercato;
favorisce  il miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro
e dei servizi per i lavoratori dipendenti; sostiene  l'attivita'  dei
comuni  o  singoli  o  associati per l'apprestamento e la gestione di
aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane.